Statuto - ASSOCOND

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Statuto

Chi siamo
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“ ASSOCOND CO.NA.F.I.  LIGURIA “
In data 29 marzo 2012  alle ore 10.30, in Genova (GE) in Via Curtatone  2/3
si sono riuniti i Sigg.ri :
1.      Michela Santon nata a Genova il 21/04/1982 C.F. SNT MHL 82D61 D969I residente a Genova (GE) Via Chiesa di Murta 50/2  cap 16162;
2.      Giovanni  Candelli  nato a Taranto il 23/11/1949 C.F. CND GNN 49S23 L049K residente in Genova (GE) Via G. T. Invrea 9/12  cap 16129;  
3.      Arianna Ferrando nata a Genova il 26/7/1978 C.F. FRR RNN 78I56 D969H residente in Genova (GE) Via Vernazza 34-10 cap 16131;
4.      Elisabetta Eduppe nata a Genova il 21/09/1977 C.F DPP LBT 77P61 D969J residente in Genova (GE) Via R. Baden Powell 16/5 cap 16149
5.      Ingrid Genovese nata a Genova il 21/05/1979 C.F. GNV NRD 79E61 D969Y residente in Genova (GE) Via Ettore Cadenaccio 9-2 cap 16153;
6.      Silvia Tommasi Goar nata a Milano il 28/09/1964 C.F. TMM SLV 64P68 F205B e residente a Genova (GE) Corso Carbonara 9B/32 cap 16121;
7.      Salvatore Crovetto nato a Genova il 08/05/1968 C.F. CRV SVT 68E08 D969Z residente a Bogliasco (GE) Via Pontiroli 45A   cap 16031;
8.      Carlotta Rovero nata a Genova il 15/05/1984 C.f. RVR CLT 84E55 D969H residente in Genova (GE) Via F. Rosselli civ.15 Sezzadio (AL) cap 15079;
9.      Nicola Eduppe nato a Genova il 28/02/1949 C.F RVR CLT 84E55 D969H residente in Genova (GE) Via G.Lanza civ.65 cap 16161.
             
Per costituire una Associazione senza fini di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra. Elisabetta Eduppe la quale accettando l’incarico , nomina quale segretario verbalizzante Il Sig. Gianni Candelli, la quale accetta.
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire una Associazione senza fini di lucro.
Scopo dell’associazione è di tutelare con ogni forma e in ogni sede, i diritti di tutti coloro che, utenti del bene casa a qualsiasi titolo, intendono attuare il più ampio diritto all'abitazione; favorire tra proprietari di immobili ed inquilini, l'esercizio delle capacità di convivenza in  un contesto comune.
             
Il Presidente dell’assemblea dà lettura dello Statuto ( che si riporta in calce al presente atto ), comprendente più dettagliatamente l’oggetto sociale della costituenda Associazione, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all’unanimità .
L’assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga denominata “ ASSOCOND - CO.NA.F.I. LIGURIA “  , e che la sua sede legale venga posta in:
Via Groppalo 4/1 - 16122 Genova (GE).
La proposta viene approvata all’unanimità.
Nella sua prima riunione l’assemblea nomina:
1.Giunta Esecutiva nelle persone di:
Sig.ra Elisabetta Eduppe Presidente;
Sig. Gianni Candelli Segretario ;
L’assemblea approva all’unanimità.
2.Consiglio Direttivo nelle persone di :
Sig.ra Elisabetta Eduppe  Consigliere ;
Sig. Gianni Candelli  Consigliere;
Sig. Nicola Eduppe  Consigliere;
Sig.ra Ingrid Genovese  Consigliere;
Sig.ra Arianna Ferrando  Consigliere;
L’assemblea approva all’unanimità.
3.Tesoriere
Il Consiglio Direttivo, nomina a maggioranza come da art.16 dello Statuto allegato, il Sig Salvatore Crovetto, Tesoriere dell’Associazione, il quale è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione nonché della gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
4. Collegio dei Probiviri.  
Sig.ra Silvia Tommasi Goar  Consigliere;
Sig. Michela Santon  Consigliere ;
Sig.ra Carlotta Rovero Consigliere;
L’assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 12.35   l’assemblea viene chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente (Elisabetta Eduppe) ……………………………….
Il Segretario Verbalizzante (Gianni Candelli)   ……..………………………….
                                                                                    
Allegato 1. Statuto
(1 allegato)
STATUTO
Art. 1) È costituita con sede in Genova (GE) Via Gropallo 4/1 - 16122 l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDOMINI LIGURIA” o brevemente ASSOCOND - CO.NA.F.I.  LIGURIA”.
2) L’Associazione aderisce all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. – Associazione Italiana Condomini - i cui principi condivide totalmente.
Lo scopo dell’Associazione è pertanto quello di:
  • tutelare con ogni forma e in ogni sede,     sia individualmente che collettivamente, i diritti di tutti coloro che,     utenti del bene casa a qualsiasi titolo, intendono attuare il più ampio     diritto all’abitazione, rappresentandoli nell’ambito territoriale della     Regione Liguria nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, delle     organizzazioni politiche, sindacali ed economiche, delle associazioni di categoria e di     settore;
  • garantire la piena valorizzazione del     risparmio investito nella proprietà immobiliare nell’ambito della tutela     del più ampio diritto all’abitazione;
  • assistere e rappresentare gli utenti del bene     casa, quali proprietari, inquilini, pensionati, i lavoratori     dipendenti  e le loro Organizzazioni     territoriali in tutte le questioni di carattere giuridico, contrattuale,     sociale, amministrativo, tecnico, fiscale, previdenziale e finanziario, in     ogni sede e davanti ad ogni organo competente,     in tutte le occasioni ove siano coinvolti interessi dei del utente bene     casa, non in contrasto con gli interessi della categoria;
  • intervenire a fianco dei proprietari immobiliari,     quali utenti-consumatori del bene casa , con una adeguata informazione ed     equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, privati e     pubblici
  • promuovere iniziative atte a favorire la     composizione di  dissidi e     controversie fra utenti inerenti la gestione dei servizi. comuni,     l'utilizzazione delle parti comuni     e le regole di convivenza, favorendo l'istituzione di sportelli di     conciliazione e di camere arbitrali;
  • instaurare il controllo diretto e     sistematico dell’amministrazione del patrimonio condominiale e delle sue     risorse;
  • sviluppare un progetto per la     partecipazione diretta dei condomini alla gestione del patrimonio     condominiale;
  • incentivare una corretta e completa     informazione dei condomini laddove gli stessi, per il soddisfacimento dei     propri bisogni nell’ambito della gestione del condominio, sono consumatori     di beni e servizi, e ciò al fine di garantire il pieno godimento del     diritto all’abitazione;
  • erogare in favore dei propri soci ed     associati tutti i servizi idonei al conseguimento degli scopi sopra     enunciati;
§ promuovere iniziative per la riforma dell'attuale quadro normativo nella direzione di una più specifica tutela degli utenti del bene casa;
  • sviluppare tutte le descritte     iniziative a tutela dell'utenza, coordinandole nell'ambito di quelle     assunte dalle associazioni che operano a tutela degli utenti e dei     consumatori;
  • favorire la diffusione nell’ambito     territoriale di propria competenza delle iniziative promosse dall’ASSOCOND     - CO.NA.F.I. nazionale all’uopo operando di concerto con la sede     nazionale.
L'Associazione potrà altresì organizzare convegni o seminari, istituire scuole per la formazione di utenti e operatori in materia di condominio e gestione immobiliare, promuovere la pubblicazione di monografie e/o periodici, costituire banche-dati inerenti documentazione normativa, giurisprudenziale e tecnica sulle problematiche degli utenti del bene casa, fornire consulenza su tutte le problematiche inerenti il bene casa.
Nell’ambito della attuazione del proprio oggetto sociale, l’ASSOCOND - CO.NA.F.I. Liguria, aderendo ai principi statutari dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale, opererà, nel proprio ambito territoriale, coerentemente con le direttive politiche ed operative indicate dall’ASSOCOND - CO.NA.F.I. sul piano nazionale.
L'associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 n. 917 art. 111 comma 4 quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
    rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;
    obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;
    obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico;
     libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti all'associazione nazionale all'assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari, ai bilanci e ai rendiconti;
     intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
Art. 3) L’Associazione è associata all’ASSOCOND - CO.NA.F.I., Associazione Italiana Condomini, con sede in Milano, di cui costituisce sezione territoriale, accettandone lo Statuto ed i regolamenti di attuazione.
Con delibera del Consiglio Direttivo e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale, l’Associazione potrà costituire sezioni nell’ambito della Regione Liguria.
Le funzioni delle costituende sezioni, nonché i rapporti ed i collegamenti con l’Associazione, saranno regolati sulla base del regolamento delle sezioni approvato dal consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Art. 4) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)     dai contributi dei soci, degli associati e affiliati, nonché dalle erogazioni in favore dell’Associazione stessa.
b)     Dai contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure secondo deliberazioni adottate o comunque ratificate dalla Direzione Nazionale, aventi validità nei confronti delle Associazioni aderenti;
c)     corrispettivi, donazioni, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati;
d)     contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;
e)     corrispettivi per l’assistenza prestata prevalentemente alle Associazioni aderenti o affiliate ed a loro associati in materia d’applicazione dei contratti di lavoro collettivi e della legislazione sul lavoro e per i contratti di locazione.
I proventi derivanti dal tesseramento saranno devoluti trimestralmente all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale, in misura percentuale deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale e comunque non superiore al 30% (trenta per cento).
Il Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale procederà alla determinazione della percentuale di cui sopra in base a criteri dettati dalla opportunità di promuovere il consolidamento e le attività delle Associazioni locali.
Art. 5) Sono soci effettivi le persone fisiche che accettano le norme del presente Statuto e versano la quota per la tessera sociale.
Sono associati tutte le persone giuridiche, enti od associazioni che, aderendo agli scopi dell’Associazione, intendono sostenerne le attività e/o partecipare anche a solo alcune di esse.
Sono altresì associati coloro che, aderendo agli scopi dell’Associazione, versano la quota sociale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
In relazione alla quota corrisposta i soci effettivi possono essere distinti in soci ordinari o soci sostenitori, intendendosi per quest’ultimi coloro che decidono di versare contributi una tantum all’associazione.
Il diritto di voto in assemblea spetta esclusivamente ai soci ordinari.
Tutti i soci e gli associati sono tenuti al pagamento delle  quote con le modalità e nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. LIGURIA
Previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce l’ammontare della quota di adesione, potranno essere affiliati all’associazione senza diritto di voto persone giuridiche, condominii, enti, istituzioni o altre associazioni che organizzano e tutelano gli utenti del bene casa anche in relazione a specifiche tematiche e che, aderendo agli scopi statutari dell'ASSOCOND - CO.NA.F.I., intendano sostenerne le attività o partecipare anche solo ad alcune di esse.
E' fatto obbligo per gli affiliati di fornire, su richiesta dell'associazione, bilanci preventivi e rendiconti, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche ed ogni altro elemento di informazione e di documentazione ritenuto utile per lo svolgimento dell'attività dell'associazione stessa.
Art. 6) Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto ad avvalersi dei servizi, delle consulenze e dell’assistenza prestati dall’Associazione nei modi e nei limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e differenziati per categorie di soci.
I servizi, le consulenze e l’assistenza prestati dall’Associazione possono essere utilizzati solo dai soci , dagli affiliati e dagli associati.
Art. 7) L’appartenenza all’Associazione sia come soci effettivi che come associati che come affiliati cessa:
a     per mancato pagamento della quota sociale;
b  – per esclusione da parte del Consiglio Direttivo, causa gravi motivi, manifesta opposizione ai fini sociali, mancato rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi dell'associazione: avverso tale deliberazione è ammesso soltanto il ricorso al Collegio dei Probiviri;
c      per dimissioni ;
d  – per decesso e per scioglimento (qualora l’associato sia persona giuridica o associazione).
La perdita della qualità di socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.
Art. 8)  Gli Organi dell’Associazione sono:
·        l’Assemblea dei soci
·       il Consiglio  Direttivo
·       il Presidente e il Segretario
·       il Collegio dei Probiviri
Le cariche hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati consecutivi.
Art. 9) L’assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei soci effettivi, in regola con il pagamento della quota associativa. Le sue delibere prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci.
Art. 10) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ed hanno luogo nella sede dell’Associazione o altrove secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione da comunicarsi da parte del Presidente ai soci, con ogni mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione, e contenente l’indicazione dell’oggetto e degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione si considera comunicato ai soci previa affissione dello stesso nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno.
Quando particolari esigenze lo richiedono l’assemblea ordinaria può essere convocata anche a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci o associati o due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.
Art. 11) L’assemblea ordinaria delibera:
§  sull’approvazione del Bilancio;
§  su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’assemblea elegge il Presidente dell’Associazione, il Segretario, il Consiglio Direttivo e i Componenti dei Collegio dei Probiviri.
L’assemblea straordinaria delibera:
  • sulle modifiche dell’atto costitutivo e     dello Statuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13;
  • sullo scioglimento dell’Associazione e la     devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto previsto     dall’art. 13.
Art. 12) L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.
L’assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Art. 13) L’assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti i soci che rappresentino almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto: in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la metà dei presenti aventi diritto al voto, nonché con il voto favorevole ed unanime di tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 14) Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ogni socio può essere rappresentato ad ogni fine da altro socio avente diritto al voto, al quale abbia conferito delega scritta.
Ogni socio non potrà comunque essere portatore di più di tre deleghe.
Art. 15) L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione  e in caso di sua assenza o impedimento da altro membro del Consiglio Direttivo.
In mancanza, l’assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti.
Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.
Spetta al presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire all’assemblea stessa, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni.
Art. 16) Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione,  da un minimo di tre membri ad un massimo di otto, eletti dall’Assemblea ordinaria, uno dei quali nominato dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Lo stesso Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza, il Tesoriere dell’associazione.
Esso provvederà, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, alla convocazione dell’Assemblea elettorale.
Art. 17) Il potere di rappresentare l’Associazione, anche in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell’Associazione stessa, spetta al Presidente e al Segretario dell’Associazione.
Tale potere può essere dal Consiglio Direttivo conferito anche ad altri Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può attribuire di volta in volta poteri specifici ad altri Consiglieri.
Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione nonché della gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio Direttivo.
Art. 18) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno dei Consiglieri nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Consigliere nominato dall’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti:  in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Art. 19) Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione, e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano dallo Statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Art. 20) Il Consiglio Direttivo, qualora e per qualsiasi motivo dovessero venire a mancare i membri elettivi in carica, è integrato dai soci primi fra i non eletti. I membri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.
Art. 21) Il Presidente impartisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento dei lavori dell’Associazione.
Spetta al Presidente, tra gli altri compiti:  
  • aprire conti correnti bancari, depositi,     cassette di sicurezza ed intrattenere qualsiasi altro rapporto anche per     concessioni di mutui, fidi o scoperti di qualsiasi altra natura con banche     e istituti di credito per conto dell’associazione;
  • trarre e girare assegni, effettuare o     ricevere bonifici, emettere ordini di pagamento o qualsiasi altro mandato     su tutti i conti correnti dell’associazione.
Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I.. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 22) L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo compila il Bilancio con il conto profitti e perdite, corredandoli con una relazione sull’andamento della gestione sociale.
Detti atti sono sottoposti alla assemblea ordinaria annuale, e saranno preventivamente trasmessi all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Art. 23) La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento).
La scadenza potrà essere modificata con delibera dell’assemblea straordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio netto sarà devoluto all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale o ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. n. 662 del 23/12/1996. A tal fine l’assemblea potrà nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 24) Ogni controversia insorta fra l’Associazione ed i soci o gli associati sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall’assemblea anche fra persone estranee all’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 25) Ogni controversia insorta fra l’Associazione e l’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri di quest’ultima.
Genova, 29 marzo 2012
Letto e Approvato
Il Presidente  (Elisabetta Eduppe) …………………………………  
Il Segretario Verbalizzante(Gianni Candelli)   …..…………………………..


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