ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“
ASSOCOND CO.NA.F.I. LIGURIA “
In data 29 marzo 2012 alle ore 10.30,
in Genova
(GE) in Via Curtatone 2/3
si sono
riuniti i Sigg.ri :
1.
Michela Santon nata a Genova il 21/04/1982 C.F. SNT MHL 82D61 D969I residente a Genova
(GE) Via Chiesa di Murta 50/2 cap 16162;
2.
Giovanni Candelli nato a Taranto il 23/11/1949 C.F. CND GNN 49S23 L049K residente in
Genova (GE) Via G. T. Invrea 9/12 cap 16129;
3.
Arianna Ferrando nata a Genova il
26/7/1978 C.F. FRR RNN 78I56 D969H residente
in Genova (GE) Via Vernazza 34-10 cap 16131;
4.
Elisabetta Eduppe nata a Genova il 21/09/1977 C.F DPP LBT 77P61 D969J residente in Genova
(GE) Via R. Baden Powell 16/5 cap 16149
5.
Ingrid Genovese nata a Genova il 21/05/1979 C.F. GNV NRD 79E61 D969Y residente in Genova
(GE) Via Ettore Cadenaccio 9-2 cap 16153;
6.
Silvia Tommasi Goar nata a Milano il 28/09/1964 C.F. TMM SLV 64P68 F205B e residente a
Genova (GE) Corso Carbonara 9B/32 cap 16121;
7.
Salvatore Crovetto nato a Genova
il 08/05/1968 C.F. CRV SVT 68E08
D969Z residente a Bogliasco (GE) Via Pontiroli 45A cap 16031;
8.
Carlotta Rovero nata a Genova il 15/05/1984 C.f. RVR CLT 84E55 D969H residente in Genova
(GE) Via F. Rosselli civ.15 Sezzadio (AL) cap 15079;
9.
Nicola Eduppe nato a Genova
il 28/02/1949 C.F RVR CLT 84E55 D969H residente
in Genova (GE) Via G.Lanza civ.65 cap 16161.
Per
costituire una Associazione senza fini di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la
riunione la Sig.ra. Elisabetta Eduppe la
quale accettando l’incarico , nomina
quale segretario verbalizzante Il Sig.
Gianni Candelli, la quale accetta.
Il Presidente dell’assemblea illustra
i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a
costituire una Associazione senza fini di lucro.
Scopo
dell’associazione è di tutelare con ogni forma e in ogni sede, i diritti di
tutti coloro che, utenti del bene casa a qualsiasi titolo, intendono attuare il
più ampio diritto all'abitazione;
favorire tra proprietari di immobili ed inquilini, l'esercizio delle
capacità di convivenza in un contesto
comune.
Il
Presidente dell’assemblea dà lettura dello Statuto ( che si riporta in calce al
presente atto ), comprendente più dettagliatamente l’oggetto sociale della
costituenda Associazione, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in
votazione ed approvato all’unanimità .
L’assemblea delibera quindi
che la costituita Associazione venga denominata
““ ASSOCOND - CO.NA.F.I.
LIGURIA “ , e che la sua sede
legale venga posta in:
Via Groppalo 4/1 - 16122
Genova (GE).
La proposta viene approvata all’unanimità.
Nella sua prima riunione l’assemblea
nomina:
1.Giunta Esecutiva nelle persone di:
Sig.ra Elisabetta Eduppe Presidente;
Sig. Gianni Candelli Segretario ;
L’assemblea approva all’unanimità.
2.Consiglio
Direttivo nelle persone di :
Sig.ra Elisabetta Eduppe Consigliere ;
Sig. Gianni Candelli Consigliere;
Sig. Nicola Eduppe Consigliere;
Sig.ra Ingrid Genovese Consigliere;
Sig.ra Arianna Ferrando Consigliere;
L’assemblea approva all’unanimità.
3.Tesoriere
Il Consiglio Direttivo, nomina a
maggioranza come da art.16 dello Statuto allegato, il Sig Salvatore Crovetto, Tesoriere dell’Associazione, il quale è
responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione nonché della
gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio
Direttivo.
4. Collegio dei
Probiviri.
Sig.ra Silvia Tommasi Goar Consigliere;
Sig. Michela Santon Consigliere ;
Sig.ra Carlotta Rovero Consigliere;
L’assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 12.35 l’assemblea viene chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto
Il
Presidente (Elisabetta Eduppe)
……………………………….
Il
Segretario Verbalizzante (Gianni Candelli)
……..………………………….
Allegato
1. Statuto
(1 allegato)
STATUTO
Art. 1) È costituita con sede in Genova (GE) Via Gropallo 4/1 - 16122 l’Associazione
denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA CONDOMINI LIGURIA” o brevemente “ASSOCOND
- CO.NA.F.I. LIGURIA”.
2)
L’Associazione aderisce all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. – Associazione Italiana
Condomini - i cui principi condivide totalmente.
Lo
scopo dell’Associazione è pertanto quello di:
- tutelare con ogni forma e in ogni sede,
sia individualmente che collettivamente, i diritti di tutti coloro che,
utenti del bene casa a qualsiasi titolo, intendono attuare il più ampio
diritto all’abitazione, rappresentandoli nell’ambito territoriale della
Regione Liguria nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, delle
organizzazioni politiche, sindacali ed economiche, delle associazioni di categoria e di
settore;
- garantire la piena valorizzazione del
risparmio investito nella proprietà immobiliare nell’ambito della tutela
del più ampio diritto all’abitazione;
- assistere e rappresentare gli utenti del bene
casa, quali proprietari, inquilini, pensionati, i lavoratori
dipendenti e le loro Organizzazioni
territoriali in tutte le questioni di carattere giuridico, contrattuale,
sociale, amministrativo, tecnico, fiscale, previdenziale e finanziario, in
ogni sede e davanti ad ogni organo competente,
in tutte le occasioni ove siano coinvolti interessi dei del utente bene
casa, non in contrasto con gli interessi della categoria;
- intervenire a fianco dei proprietari immobiliari,
quali utenti-consumatori del bene casa , con una adeguata informazione ed
equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, privati e
pubblici
- promuovere iniziative atte a favorire la
composizione di dissidi e
controversie fra utenti inerenti la gestione dei servizi. comuni,
l'utilizzazione delle parti comuni
e le regole di convivenza, favorendo l'istituzione di sportelli di
conciliazione e di camere arbitrali;
- instaurare il controllo diretto e
sistematico dell’amministrazione del patrimonio condominiale e delle sue
risorse;
- sviluppare un progetto per la
partecipazione diretta dei condomini alla gestione del patrimonio
condominiale;
- incentivare una corretta e completa
informazione dei condomini laddove gli stessi, per il soddisfacimento dei
propri bisogni nell’ambito della gestione del condominio, sono consumatori
di beni e servizi, e ciò al fine di garantire il pieno godimento del
diritto all’abitazione;
- erogare in favore dei propri soci ed
associati tutti i servizi idonei al conseguimento degli scopi sopra
enunciati;
§
promuovere iniziative per la riforma
dell'attuale quadro normativo nella direzione di una più specifica tutela degli
utenti del bene casa;
- sviluppare tutte le descritte
iniziative a tutela dell'utenza, coordinandole nell'ambito di quelle
assunte dalle associazioni che operano a tutela degli utenti e dei
consumatori;
- favorire la diffusione nell’ambito
territoriale di propria competenza delle iniziative promosse dall’ASSOCOND
- CO.NA.F.I. nazionale all’uopo operando di concerto con la sede
nazionale.
L'Associazione
potrà altresì organizzare convegni o seminari, istituire scuole per la
formazione di utenti e operatori in materia di condominio e gestione immobiliare, promuovere la pubblicazione di monografie
e/o periodici, costituire banche-dati inerenti documentazione normativa,
giurisprudenziale e tecnica sulle problematiche degli utenti del bene casa,
fornire consulenza su tutte le problematiche inerenti il bene casa.
Nell’ambito
della attuazione del proprio oggetto sociale, l’ASSOCOND - CO.NA.F.I. Liguria,
aderendo ai principi statutari dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale, opererà,
nel proprio ambito territoriale, coerentemente con le direttive politiche ed
operative indicate dall’ASSOCOND - CO.NA.F.I. sul piano nazionale.
L'associazione non persegue fini di
lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di
quanto previsto dal DPR 2/12/1986 n. 917 art. 111 comma 4 quinquies ispira il
suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
– rispetto del divieto di distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione salvo che destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge;
– obbligo di devolvere il patrimonio
dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n°
662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
– assicurare la disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività
del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. A tal fine le norme del presente statuto
dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto
all'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti e alla nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
– obbligo di redigere e approvare
annualmente un rendiconto finanziario ed economico;
– libera eleggibilità degli organismi dirigenti
attraverso la partecipazione di tutti gli iscritti all'associazione nazionale
all'assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione,
che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari, ai
bilanci e ai rendiconti;
– intrasmissibilità della quota associativa e
non rivalutabilità della stessa.
Art.
3)
L’Associazione è associata all’ASSOCOND - CO.NA.F.I., Associazione Italiana
Condomini, con sede in Milano, di cui costituisce sezione territoriale,
accettandone lo Statuto ed i regolamenti di attuazione.
Con
delibera del Consiglio Direttivo e previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale, l’Associazione potrà costituire
sezioni nell’ambito della Regione Liguria.
Le
funzioni delle costituende sezioni, nonché i rapporti ed i collegamenti con
l’Associazione, saranno regolati sulla base del regolamento delle sezioni
approvato dal consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Art.
4)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai
contributi dei soci, degli associati e affiliati, nonché dalle erogazioni in
favore dell’Associazione stessa.
b) Dai contributi
straordinari corrisposti volontariamente oppure secondo deliberazioni adottate
o
comunque
ratificate dalla Direzione Nazionale, aventi validità nei confronti delle
Associazioni aderenti;
c) corrispettivi,
donazioni, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi,
nonché
per
cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli
associati;
d) contributi,
donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni
e
privati;
e) corrispettivi
per l’assistenza prestata prevalentemente alle Associazioni aderenti o
affiliate ed a loro associati in materia d’applicazione dei contratti
di lavoro collettivi e della legislazione sul lavoro e per i
contratti di locazione.
I
proventi derivanti dal tesseramento saranno devoluti trimestralmente
all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale, in misura percentuale deliberata
annualmente dal Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale e
comunque non superiore al 30% (trenta per cento).
Il
Consiglio Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale procederà alla
determinazione della percentuale di cui sopra in base a criteri dettati dalla
opportunità di promuovere il consolidamento e le attività delle Associazioni
locali.
Art.
5)
Sono soci effettivi le persone fisiche che accettano le norme del presente
Statuto e versano la quota per la tessera sociale.
Sono
associati tutte le persone giuridiche, enti od associazioni che, aderendo agli
scopi dell’Associazione, intendono sostenerne le attività e/o partecipare anche
a solo alcune di esse.
Sono
altresì associati coloro che, aderendo agli scopi dell’Associazione, versano la
quota sociale nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo
dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
In
relazione alla quota corrisposta i soci effettivi possono essere distinti in
soci ordinari o soci sostenitori, intendendosi per quest’ultimi coloro che
decidono di versare contributi una tantum all’associazione.
Il
diritto di voto in assemblea spetta esclusivamente ai soci ordinari.
Tutti
i soci e gli associati sono tenuti al pagamento delle quote
con le modalità e nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo
dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. LIGURIA
Previa delibera del Consiglio
Direttivo, che stabilisce l’ammontare della quota di adesione, potranno essere
affiliati all’associazione senza diritto di voto persone giuridiche, condominii,
enti, istituzioni o altre associazioni che organizzano e tutelano gli utenti
del bene casa anche in relazione a specifiche tematiche e che, aderendo agli
scopi statutari dell'ASSOCOND - CO.NA.F.I., intendano sostenerne le attività o
partecipare anche solo ad alcune di esse.
E'
fatto obbligo per gli affiliati di fornire, su richiesta dell'associazione,
bilanci preventivi e rendiconti, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche
ed ogni altro elemento di informazione e di documentazione ritenuto utile per
lo svolgimento dell'attività dell'associazione stessa.
Art.
6)
Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto ad avvalersi dei
servizi, delle consulenze e dell’assistenza prestati dall’Associazione nei modi
e nei limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo e
differenziati per categorie di soci.
I
servizi, le consulenze e l’assistenza prestati dall’Associazione possono essere
utilizzati solo dai soci , dagli affiliati e dagli associati.
Art.
7)
L’appartenenza all’Associazione sia come soci effettivi che come associati che
come affiliati cessa:
a
– per mancato pagamento della
quota sociale;
b – per
esclusione da parte del Consiglio Direttivo, causa gravi motivi, manifesta
opposizione ai fini sociali,
mancato rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli
organi dell'associazione: avverso tale deliberazione è ammesso soltanto
il ricorso al Collegio dei Probiviri;
c
– per dimissioni ;
d – per decesso e per scioglimento (qualora
l’associato sia persona giuridica o associazione).
La perdita della qualità di socio comporta l'immediata
decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi associativi.
Art.
8) Gli Organi dell’Associazione sono:
· l’Assemblea dei soci
· il
Consiglio Direttivo
· il
Presidente e il Segretario
· il
Collegio dei Probiviri
Le
cariche hanno la durata di tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandati
consecutivi.
Art.
9)
L’assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei
soci effettivi, in regola
con il pagamento della quota associativa. Le sue delibere prese in
conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci.
Art.
10)
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ed hanno luogo nella sede
dell’Associazione o altrove secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione
da comunicarsi da parte del Presidente
ai soci, con ogni
mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima
convocazione, e contenente l’indicazione dell’oggetto e degli argomenti da
trattare.
L’avviso
di convocazione si considera comunicato ai soci previa affissione dello stesso
nella sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per
la prima convocazione.
L’assemblea
ordinaria è convocata almeno una volta all’anno.
Quando
particolari esigenze lo richiedono l’assemblea ordinaria può essere convocata
anche a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea
deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto
dei soci o associati o due terzi dei componenti del Comitato Direttivo.
Art.
11)
L’assemblea ordinaria delibera:
§ sull’approvazione
del Bilancio;
§ su
ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella
competenza dell’Assemblea straordinaria.
L’assemblea
elegge il Presidente dell’Associazione, il Segretario, il Consiglio Direttivo e
i Componenti dei Collegio dei Probiviri.
L’assemblea
straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e
dello Statuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13;
- sullo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio sociale nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 13.
Art.
12)
L’assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando
siano intervenuti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al
voto.
L’assemblea
ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti.
L’assemblea
ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Art.
13)
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita
quando siano intervenuti i soci che rappresentino almeno i tre quarti degli
aventi diritto al voto: in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci intervenuti.
L’assemblea
straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto
favorevole dei soci che rappresentino la metà dei presenti aventi diritto al
voto, nonché con il voto favorevole ed unanime di tutti i membri del Consiglio
Direttivo.
Art.
14)
Nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie, sia in prima che in seconda
convocazione ogni socio può essere rappresentato ad ogni fine da altro socio
avente diritto al voto, al quale abbia conferito delega scritta.
Ogni
socio non potrà comunque essere portatore di più di tre deleghe.
Art.
15)
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione e in caso di sua assenza o impedimento da
altro membro del Consiglio Direttivo.
In
mancanza, l’assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute,
designata dalla maggioranza dei presenti.
Il
Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale. I verbali delle
assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.
Spetta
al presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire all’assemblea
stessa, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità e l’ordine
delle votazioni.
Art.
16) Il
Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione, da un minimo di tre membri ad un massimo di
otto, eletti dall’Assemblea ordinaria, uno dei quali nominato dal Consiglio
Direttivo dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Lo
stesso Consiglio Direttivo nomina, a maggioranza, il Tesoriere dell’associazione.
Esso
provvederà, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato, alla
convocazione dell’Assemblea elettorale.
Art.
17)
Il potere di rappresentare l’Associazione, anche in giudizio, nonché quello di
firmare in nome dell’Associazione stessa,
spetta al Presidente e al Segretario dell’Associazione.
Tale
potere può essere dal Consiglio Direttivo conferito anche ad altri Consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo può attribuire di volta in volta poteri specifici ad altri
Consiglieri.
Il
Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione
nonché della gestione dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del
Consiglio Direttivo.
Art.
18)
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua
iniziativa o su richiesta di uno dei Consiglieri nel luogo indicato nell’avviso
di convocazione, da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del
Consiglio.
Il
Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’associazione o, in sua
assenza, dal Consigliere nominato dall’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri
in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti: in caso di parità, prevarrà il
voto del Presidente.
Art.
19)
Al Consiglio Direttivo sono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari
per il conseguimento dei fini dell’Associazione, e per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione che non siano dallo Statuto espressamente riservati
all’Assemblea.
Art.
20)
Il Consiglio Direttivo, qualora e per qualsiasi motivo dovessero venire a
mancare i membri elettivi in carica, è integrato dai soci primi fra i non
eletti. I membri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.
Art.
21)
Il Presidente impartisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei
deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, e prende tutti i
provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento dei lavori
dell’Associazione.
Spetta
al Presidente, tra gli altri compiti:
- aprire conti correnti bancari, depositi,
cassette di sicurezza ed intrattenere qualsiasi altro rapporto anche per
concessioni di mutui, fidi o scoperti di qualsiasi altra natura con banche
e istituti di credito per conto dell’associazione;
- trarre e girare assegni, effettuare o
ricevere bonifici, emettere ordini di pagamento o qualsiasi altro mandato
su tutti i conti correnti dell’associazione.
Il
Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale dell’ASSOCOND - CO.NA.F.I..
Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art.
22)
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il
Consiglio Direttivo compila il Bilancio con il conto profitti e perdite,
corredandoli con una relazione sull’andamento della gestione sociale.
Detti
atti sono sottoposti alla assemblea ordinaria annuale, e saranno
preventivamente trasmessi all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale.
Art.
23)
La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto il 2100 (duemilacento).
La
scadenza potrà essere modificata con delibera dell’assemblea straordinaria, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13.
In
caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio netto sarà devoluto
all’ASSOCOND - CO.NA.F.I. nazionale o
ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
L. n. 662 del 23/12/1996. A tal fine l’assemblea potrà nominare uno o
più liquidatori stabilendone i poteri.
Art.
24)
Ogni controversia insorta fra l’Associazione ed i soci o gli associati sarà
sottoposta al Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti
dall’assemblea anche fra persone estranee all’Associazione.
Il
Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art.
25)
Ogni controversia insorta fra l’Associazione e l’ASSOCOND - CO.NA.F.I.
nazionale sarà sottoposta al Collegio dei Probiviri di quest’ultima.
Genova,
29 marzo 2012
Letto
e Approvato
Il
Presidente (Elisabetta Eduppe)
…………………………………
Il
Segretario Verbalizzante(Gianni Candelli)
…..…………………………..