Mala Gestio - ASSOCOND

Vai ai contenuti

Mala Gestio

articoli
Il condominio non può accusare di “mala gestio” l’ex amministratore, contestandogli un malaccorto, o addirittura infedele, impiego del proprio denaro senza fornire una valida prova “contabile”.
 
Un condominio si rivolgeva al Tribunale lamentando la mala gestione dell’amministratore uscente. Alla luce dell’asserita disastrosa situazione contabile, aggravata dalla mancata consegna della documentazione, il condominio richiedeva al Tribunale di accertare la responsabilità per mala gestio dell’ex amministratore, con condanna di quest’ultimo alla restituzione del disavanzo di cassa risultante alla fine del suo mandato, nonché al risarcimento danni (per spese emergenti e perdita di chance processuale).
 
Il Tribunale ha dato torto ai condomini. Come ha sottolineato lo stesso giudice, i condomini che lamentano un malaccorto o, addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell’amministratore uscente devono provare che l’esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata oppure sin dall’inizio fraudolentemente occultati. Secondo il Tribunale però i condomini non hanno provato nulla.

RIFLESSIONI:
La responsabilità per mala gestio dell’amministratore deve essere sempre rigorosamente provata. L’amministratore di condominio è l'organo di gestione e di rappresentanza del condominio e si obbliga, in virtù di apposito contratto, a compiere uno o più atti giuridici nell'interesse della compagine condominiale. La sua figura, pertanto, rientra nella fattispecie del mandato con rappresentanza, come espressamente richiamato dall'art. 1129 c.c. il quale, tra l'altro prevede che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, all'amministratore di condominio si applichino le norme sul mandato.
 
A fronte di gravi irregolarità nella gestione della res communis, la legge di Riforma del Condominio, L. n. 220 del 2012, ha introdotto, nel suddetto art. 1129 c.c., una serie di ipotesi determinanti la revoca dell'amministratore che, tuttavia, non possono considerarsi esaustive, sussistendo la cosiddetta mala gestio, ogni qualvolta l'amministratore svolga la propria attività ponendo in essere condotte non rispondenti all'interesse comune dei rappresentati con conseguente violazione del dovere di diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c. ed obbligo di risarcimento del danno per la sua negligente attività.
 
I condomini debbono fornire la prova degli addebiti ascritti al precedente amministratore e dimostrare gli effettivi pregiudizi subiti dal condominio. L’amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò in particolare, dell’effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall’urgenza

di Avv. Elisabetta Eduppe da: sentenza n. 2170 del 10-02-2022 del Tribunale di Roma

Torna ai contenuti