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diritto distacco

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Con il diritto al distacco dal riscaldamento spetta la restituzione delle somme versate
 
Con la modifica della materia condominiale, avvenuta con legge 220/2012 è stato espressamente previsto che «il condomino può rinunziare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini». Il condomino rinunziante, purchè abbia dimostrato dal punto di vista tecnico, che il proprio distacco dall’impianto centralizzato non abbia causato gravi squilibri e notevoli aggravi agli altri condòmini, è, comunque, tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
 
La pronuncia capitolina
La sentenza 18733 pubblicata dal Tribunale di Roma il 30 novembre 2021 è tornata ad occuparsi di un argomento mai caduto in disgrazia. Spesso, infatti, si controverte sulle spese richieste dal condominio al condomino che si sia distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato. In giurisprudenza, si è ormai consolidato il principio secondo cui è nullità la clausola regolamentare che avesse vietato il distacco da parte del condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato così come è affetta da nullità la delibera che avesse respinto sul punto la richiesta del condomino distaccante (è questo il caso in cui la delibera è nulla per contrarietà dell’oggetto a norme imperative).
 
La causa nasceva a seguito di impugnativa di delibera assembleare ai sensi dell’articolo 1137 del Codice civile che, secondo l'attrice, negava il diritto della stessa al distacco dall’impianto di riscaldamento. Emergeva in giudizio che la condomina si fosse munita di idonea documentazione tecnica ed, in particolare, di una consulenza tecnica di parte, anche sottoposta all’assemblea dei condomini, che aveva escluso che l’attività di distacco operata dalla predetta condomina potesse arrecare nocumento economico ai condòmini. Né d’altra parte, si legge nella sentenza 18733/2021, il condominio convenuto ha dimostrato il contrario sul punto in esame.
 
Il rifiuto al distacco
«Dalla lettura del verbale assembleare, i condomini si sono limitati a respingere la richiesta di distacco senza motivarne il fondamento», senza alcuna contestazione dell’elaborato peritale offerto dalla parte attrice, sul solo presupposto che «il vigente regolamento depositato vieta espressamente il distacco centralizzato di riscaldamento».Per quanto emerso, la condotta del condominio era da ritenersi censurabile. Secondo il Tribunale di Roma, infatti, «il rifiuto come manifestato ed evidente dal verbale di assemblee è nullo e sussiste il diritto del la parte attrice al distacco, distacco accertato e non contestato sin dal 2003 a causa del malfunzionamento dell’impianto condominiale».
 
Ne segue che la domanda veniva accolta integralmente con dichiarazione di nullità della delibera nella parte in cui era stato approvato il consuntivo del riscaldamento ed erano sono state poste a carico della condomina attrice le somme a titolo di consumo, di riscaldamento, anche queste espressamente escluse dalla normativa modificata prevista dall’articolo 1118 ultimo comma del Codice civile. Per l'effetto di tale motivazione, il condominio convenuto veniva dichiarato «tenuto alla restituzione delle somme percepite dalla condomina indebitamente a titolo di oneri condominiali relativi al consumo di riscaldamento (e trattasi di indebito oggettivo), in quanto la norma ha previsto che, in caso di verifica positiva del distacco dall’impianto centralizzato da parte della condomina, le spese cui la stessa è tenuta sono relative alla manutenzione dell’impianto, alla sua messa a norma e sua conservazione».

di Fabrizio Plagenza  Da "il Sole 24 ore"
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