Condizioni di ammissibilità

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Condizioni di ammissibilità

ASSOCOND
Pubblicato da Avv. Mariano Acquaviva (condominioweb) in Legale · 2 Dicembre 2021
Tags: locazioni
L'art. 696-bis c.p.c. mette a disposizione delle parti un importante strumento di risoluzione delle controversie: la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
Questo metodo di conciliazione si caratterizza per l'intervento di un consulente nominato direttamente dall'autorità giudiziaria per l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata (o inesatta) esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Per espressa previsione legislativa Al consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, spetta anche di tentare la conciliazione delle parti, ove possibile.
In pratica, la consulenza tecnica preventiva contemplata dall'art. 696-bis c.p.c. serve a evitare di instaurare un lungo e costoso contenzioso tutte le volte in cui la questione sia sostanzialmente risolvibile con l'intervento di un esperto che provveda a determinare l'an o il quantum (o entrambi) del diritto fatto valere.
Si pensi, ad esempio, alla consulenza tecnica preventiva esperita in tema di quantificazione di un illecito la cui responsabilità è attribuita già in maniera certa.
Il rimedio della consulenza tecnica preventiva può essere esperito anche in ambito condominiale. Il Tribunale di Bari, con una sentenza del 16 novembre 2021, ha rammentato le condizioni che giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina di un CTU che faccia anche da paciere.
Come si vedrà, il Giudice pugliese ha posto un argine all'abuso del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., molte volte impiegato per sottoporre al consulente questioni molto complesse che, in realtà, meriterebbero una disamina nella più consona sede del giudizio di cognizione.
Vediamo dunque quali sono le condizioni di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva.
Danni da infiltrazioni: il ricorso contro il condominio
Nel caso affrontato dal Tribunale di Bari uno dei condòmini proponeva ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. affinché venisse accertata la responsabilità del Comune, del condominio e del proprietario dell'immobile confinante per i danni provocati ad alcuni costosi strumenti musicali.
Nella fattispecie, detti strumenti subivano importanti danni a causa delle infiltrazioni d'acqua che, secondo il ricorrente, sarebbero state causate dalla cattiva manutenzione dell'edificio, dall'abusivo abbassamento della finestra della cantina adiacente (che avrebbe favorito l'ingresso dell'acqua) nonché dalla pendenza della strada comunale, dall'esigua altezza del suo marciapiede e dall'assenza di caditoie stradali e griglie.
In pratica, il giudizio per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite veniva promosso per verificare le cause dell'allagamento e la quantificazione dei danni arrecati.

Fonte: https://www.condominioweb.com/consulenza-tecnica-preventiva-condizioni-di-ammissibilita.18696



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